173.320.1RTAFLegislation The Federal Courts1 giu 2008Fonte originale
La Commissione di conciliazione secondo la legge federale del 24 marzo 19951sulla parità dei sessi si compone di un presidente e un vicepresidente di sesso diverso nonché di quattro membri e quattro membri supplenti che rappresentano pariteticamente il datore di lavoro e i lavoratori. Essa conta un numero uguale di donne e di uomini.
Il datore di lavoro è rappresentato da almeno un giudice e un collaboratore in posizione dirigenziale di sesso diverso. Devono essere nominati anche due membri supplenti di sesso diverso. I rappresentanti del datore di lavoro sono nominati dalla Commissione amministrativa.
La Commissione del personale designa e nomina due membri e due membri supplenti di sesso diverso, tra cui almeno uno scelto al proprio interno.
La presidenza della Commissione è esercitata dal presidente e dal vicepresidente di sesso diverso. Questi sono nominati dalla Commissione amministrativa. Possono essere nominati anche specialisti esterni.
La rappresentanza delle varie lingue ufficiali va presa adeguatamente in considerazione nell’ambito della nomina di tutti i membri.
La durata del mandato dei membri, compreso quello del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. La rielezione è ammessa una sola volta.
La procedura è retta per analogia dalle disposizioni dell’ordinanza del 10 dicembre 20042sulla commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi.