173.320.1RTAFLegislation The Federal Courts1 giu 2008Fonte originale
Durante le udienze e le deliberazioni sono vietate le riprese e le registrazioni; restano riservate le pronunce pubbliche delle sentenze per le quali il giudice che presiede il collegio giudicante le ha autorizzate.
Il segretariato generale determina i locali all’interno dell’edificio del Tribunale che possono essere utilizzati per le riprese e le registrazioni. Per le riprese e le registrazioni al di fuori dei locali espressamente previsti a tal fine è necessaria un’autorizzazione del segretariato generale.
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