173.320.1RTAFLegislation The Federal Courts1 giu 2008Fonte originale
Possono essere nominate soltanto persone la cui candidatura è stata resa nota ai membri della Corte plenaria unitamente alla convocazione. Questa limitazione vale in particolare per:
la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
la nomina dei membri della Commissione amministrativa di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera c;
la nomina dei membri del Comitato di conciliazione di cui all’articolo 16 capoverso 2.
Il presidente del Tribunale amministrativo federale fissa il termine per la presentazione delle proposte di nomina. Comunica i nomi dei candidati ai membri della Corte plenaria al più tardi cinque giorni prima della nomina.
Ciascun membro della Corte plenaria può proporre un altro membro per la nomina; il membro proposto deve avere dato il proprio consenso al più tardi all’inizio dell’assemblea per la nomina.
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