(art. 23 cpv. 6)
La prima corte giudica le cause in materia di: – responsabilità dello Stato e regresso; – personale federale (inclusi i controlli di sicurezza delle persone e l’autorizzazione a perseguire penalmente il personale federale); – protezione dei dati; – procedimenti secondo la legge federale sulle attività informative, ad eccezione dei ricorsi contro le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione; – politecnici federali; – ginnastica e sport; – protezione della natura e del paesaggio; – affari militari; – materiale bellico; – protezione della popolazione e protezione civile; – dogane; – tributi; – imposte; – alcol; – progetti riguardanti infrastrutture; – pianificazione del territorio; – percorsi pedestri ed escursionistici; – espropriazioni; – acque; – strade nazionali; – energia; – circolazione e trasporti; – protezione dell’ambiente e delle acque; – poste e telecomunicazioni; – radio e televisione; – foreste; – caccia; – assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della prima corte); – rapporti di lavoro dei giudici e del personale del Tribunale penale federale.
1La seconda corte giudica le cause in materia di: – acquisti pubblici; – vigilanza sulle fondazioni; – registro di commercio e ragioni sociali; – proprietà intellettuale; – cartelli e sorveglianza dei prezzi; – formazione professionale; – formazione e perfezionamento delle professioni mediche; – esami svizzeri di maturità; – promovimento delle scuole universitarie; – fondazione Pro Helvetia; – lingue, arti, cultura; – promovimento della ricerca; – protezione degli animali; – approvvigionamento economico del Paese; – società d’investimento in capitale di rischio; – legislazione sul lavoro; – assicurazione contro la disoccupazione; – promozione dell’alloggio, della costruzione di abitazioni e dell’accesso alla proprietà; – aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia; – agricoltura, regioni montane; – epizoozie; – materiale edilizio; – turismo e aiuto agli investimenti; – lotterie, giochi d’azzardo e case da gioco, sempre che non si tratti di tributi; – accreditamento e designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione; – controllo dei metalli preziosi; – esplosivi; – prodotti chimici; – commercio con l’estero (inclusa la promozione delle esportazioni); – Banca nazionale svizzera; – vigilanza sugli istituti di credito e sulle borse; – riciclaggio di denaro; – sorveglianza delle assicurazioni private; – assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della seconda corte); – ricorso contro le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione ai sensi della legge federale sulle attività informative.
2Alla seconda corte sono inoltre attribuite tutte le cause che secondo il presente allegato non possono essere affidate a un’altra corte.
La terza corte giudica le cause in materia di: – agenti terapeutici; – stupefacenti, protezione contro le radiazioni, procreazione medicalmente assistita, derrate alimentari, lotta contro le malattie e le epidemie; – AVS/AI per persone domiciliate all’estero; – prestazioni collettive dell’AVS/AI; – assicurazione contro le malattie (incluso l’elenco delle specialità); – assicurazione contro gli infortuni; – archiviazione; – protezione dei monumenti; – assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della terza corte); – previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
1La quarta e quinta corte giudicano le cause nell’ambito della legislazione in materia d’asilo, in quanto non sia competente la sesta corte.
2La quarta e la quinta corte sono inoltre competenti per: – la revoca di un’ammissione provvisoria pronunciata nell’ambito della procedura d’asilo; – il diniego provvisorio d’entrata in Svizzera e l’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto (diritto d’asilo); – l’assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto di competenza della quarta e quinta corte).
3Le cause sono ripartite, di norma, in egual numero tra le due corti secondo il principio della casualità, fatti salvi determinate esigenze linguistiche e accordi speciali tra le due corti.
1La sesta corte giudica tutte le cause in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza, in quanto non siano competenti la quarta o la quinta corte.
2La sesta corte giudica inoltre le cause in materia di: – riconoscimento dell’apolidia; – documenti d’identità; – costi dell’asilo; – funzionamento dei centri di registrazione; – assegnazione dei richiedenti l’asilo ai Cantoni; – collocamento in vista d’adozione; – prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure; – aiuto finanziario ai cittadini svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero; – aiuto sociale giusta la legge del 26 settembre 20141sugli Svizzeri all’estero; – rifiuto provvisorio dell’entrata in Svizzera e assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto (diritto degli stranieri); – divieto di lasciare la Svizzera giusta la legge federale del 21 marzo 19972sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; – ripartizione dei valori patrimoniali confiscati; – legislazione sulle armi; – assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della sesta corte); – misure di polizia per la lotta al terrorismo; – determinazione di una data fittizia di fine dell’esecuzione (VOSTRA).
3La sesta corte può giudicare altre cause nell’ambito della legislazione in materia d’asilo.
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