Nel presente regolamento si intende per:
- comunicazione elettronica: qualsiasi comunicazione non orale, a prescindere dal modo in cui è designata e dal suo contenuto formale o materiale, che è riferita a un procedimento, è soggetta all’obbligo di gestione degli atti e può essere trasmessa per via elettronica al tribunale o dal tribunale alle parti conformemente al diritto vigente;
- atto giudiziario : in particolare le sentenze, i dispositivi, le decisioni e le comunicazioni del Tribunale amministrativo federale in relazione a un procedimento;
- atto elettronico: qualsiasi comunicazione trasmessa da una parte al Tribunale amministrativo federale ai sensi della lettera a;
- piattaforma di trasmissione riconosciuta: le piattaforme riconosciute per la trasmissione elettronica sicura in ambito procedurale conformemente all’ordinanza del 16 settembre 20141sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione;
- firma elettronica qualificata: la firma elettronica qualificata ai sensi della legge federale del 18 marzo 20162sulla firma elettronica.