173.320.6CE-TAFLegislation The Federal Courts1 ago 2020Fonte originale
Le parti inviano al Tribunale amministrativo federale i loro atti elettronici e gli allegati nel formato definito dal Segretariato generale conformemente all’allegato.
Il volume massimo di dati è definito dalle specifiche della piattaforma di trasmissione. Gli atti elettronici che vengono respinti a causa del superamento di tale limite si considerano non inoltrati.
Gli atti elettronici che superano il volume massimo di dati secondo il capoverso 2 devono essere frazionati e inoltrati tempestivamente in più invii parziali designati in quanto tali e numerati in ordine cronologico.
Le parti possono continuare a trasmettere i loro atti entro il termine fissato come previsto nell’articolo 21 PA, segnatamente consegnandoli a un ufficio postale o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.
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