I giudici non possono essere membri dell’Assemblea federale, del Consiglio federale o di uno dei Tribunali della Confederazione.
Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’adempimento della loro funzione, l’indipendenza del Tribunale o la sua dignità.
I giudici non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero.
I giudici ordinari non possono esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio.
I giudici ordinari a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell’amministrazione, dell’ufficio di vigilanza o dell’ufficio di revisione di un’impresa commerciale.
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