La Corte plenaria e la Commissione amministrativa procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.1
1bis. La Commissione amministrativa prende le sue decisioni a maggioranza semplice.2
In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte.
Hanno diritto di voto anche i giudici non di carriera e i giudici ordinari che esercitano la loro funzione a tempo parziale.
Se hanno un interesse personale nella causa, i giudici devono ricusarsi.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2753;FF 2017 64756487). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2753;FF 2017 64756487). ↩
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