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Commenti: Art. 24 | Omnilex
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LTFB · Legge sul Tribunale federale dei brevetti
Art. 24
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Art. 24
173.41
LTFB
Federal Act
1 mar 2010
Fonte originale
I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.
Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale federale dei brevetti.
Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.
Il rapporto di lavoro e la retribuzione dei cancellieri sono retti dalla legge del 24 marzo 2000
1
sul personale federale.
Footnotes
RS
172.220.1
↩
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