Il Tribunale federale dei brevetti sceglie una delle lingue ufficiali quale lingua del procedimento. È tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
Nelle istanze e nelle memorie nonché nei dibattimenti orali le parti possono servirsi di una lingua ufficiale diversa da quella del procedimento.
Se il Tribunale e le parti vi acconsentono può essere scelta anche la lingua inglese. La sentenza e le disposizioni procedurali sono redatte in ogni caso in una lingua ufficiale.
Se una parte produce documenti redatti in una lingua non ufficiale o diversa dall’inglese qualora si applichi il capoverso 3, il Tribunale federale dei brevetti, previo assenso della controparte, può rinunciare a esigerne la traduzione. Per il rimanente, il Tribunale federale dei brevetti ordina una traduzione qualora sia necessario.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.