Per l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica del Tribunale amministrativo federale, nell’ambito dell’attività amministrativa del Tribunale federale dei brevetti si applicano per analogia gli articoli 57i –57q della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Il Tribunale federale dei brevetti emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.