accordare ai beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1, sia direttamente sia per il tramite della Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, mutui edilizi a interesse zero, rimborsabili in 50 anni;
finanziare conferenze internazionali in Svizzera;
accordare aiuti in natura unici o periodici, come la messa a disposizione di personale, locali o materiale;
istituire associazioni o fondazioni di diritto privato o parteciparvi;
incaricare le competenti autorità di polizia di attuare misure di sicurezza complementari alle misure prese in applicazione degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico, come previsto dalla legge federale del 21 marzo 19971sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.