Quando conclude un accordo di sede con uno dei beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1, il Consiglio federale vigila affinché il beneficiario prenda disposizioni adeguate per comporre in modo soddisfacente:
- le controversie derivanti da contratti di cui il beneficiario istituzionale fosse parte e altre controversie di diritto privato;
- le controversie in cui fosse implicato un funzionario del beneficiario istituzionale che, per la sua situazione ufficiale, gode dell’immunità, sempreché questa non gli sia stata levata.