Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle istituzioni internazionali:
- che hanno strutture simili a quelle di un’organizzazione intergovernativa;
- che svolgono compiti statali o compiti normalmente affidati a un’organizzazione intergovernativa; e
- che godono di un riconoscimento internazionale nell’ordinamento giuridico internazionale, in particolare in virtù di un trattato internazionale, di una risoluzione di un’organizzazione intergovernativa o di un documento politico approvato da un gruppo di Stati.