(art. 34)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I
Sono abrogati:
- il decreto federale del 30 settembre 19551concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera;
- la legge federale del 5 ottobre 20012concernente la partecipazione e l’aiuto finanziario alla Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;
- la legge federale del 23 giugno 20003concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra.
II
Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
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