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Commenti: Art. 102 | Omnilex
Law
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Art. 102
Art. 101
Art. 103
Art. 102
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento.
L’ufficiale dello stato civile rivolge agli sposi singolarmente la domanda se vogliono unirsi in matrimonio.
Ricevute le risposte affermative, l’ufficiale dello stato civile dichiara che, in virtù di questo vicendevole consenso, il matrimonio è celebrato.
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CC · Codice civile svizzero
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