1La separazione per causa di fallimento o di perdita in una procedura di pignoramento non cessa per il solo fatto della tacitazione dei creditori.
2Tuttavia il giudice può ordinare il ripristino del regime anteriore ad istanza di ognuno dei coniugi.
3Il ripristino è comunicato d’officio, per la sua iscrizione, al registro dei beni matrimoniali.
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