1La moglie risponde con tutta la sua sostanza senza riguardo ai diritti che il regime matrimoniale conferisce al marito:
- per i propri debiti anteriori al matrimonio;
- per i debiti da essa contratti con consenso del marito, o mediante obbligazione da essa assunta a favore di lui col consenso della autorità tutoria;
- per i debiti risultanti dal normale esercizio della sua professione o del suo mestiere;
- per i debiti gravanti eredità ad essa pervenute;
- per i debiti derivanti da atti illeciti.
2La moglie non è tenuta per i debiti fatti dal marito o da lei stessa per l’economia domestica comune, se non in caso di insolvenza del marito.