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Art. 220

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

1A lato della comunione la moglie risponde personalmente:

  1. per i propri debiti anteriori al matrimonio;
  2. per i debiti contratti da lei col consenso del marito o mediante obbligazione assunta a favore di lui col consenso dell’autorità tutoria;
  3. per i debiti risultanti dal normale esercizio della sua professione o del suo mestiere;
  4. per i debiti gravanti eredità ad essa pervenute;
  5. per i debiti derivanti da atti illeciti.

2La moglie non è tenuta per i debiti fatti da lei o dal marito per l’economia domestica comune, se non in caso d’insolvenza della comunione.

3Non risponde personalmente per gli altri debiti della comunione.

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