1A lato della comunione la moglie risponde personalmente:
- per i propri debiti anteriori al matrimonio;
- per i debiti contratti da lei col consenso del marito o mediante obbligazione assunta a favore di lui col consenso dell’autorità tutoria;
- per i debiti risultanti dal normale esercizio della sua professione o del suo mestiere;
- per i debiti gravanti eredità ad essa pervenute;
- per i debiti derivanti da atti illeciti.
2La moglie non è tenuta per i debiti fatti da lei o dal marito per l’economia domestica comune, se non in caso d’insolvenza della comunione.
3Non risponde personalmente per gli altri debiti della comunione.