1In caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni della comunione, la moglie può far valere il credito per i suoi apporti e gode per la metà dello stesso il privilegio previsto dalla legge federale dell’11 aprile 18891sulla esecuzione e sul fallimento.
2La cessione del privilegio nonché la rinuncia dello stesso a favore di singoli creditori sono nulle.
RS 281.1 ↩
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