L’indivisione si scioglie:
- per convenzione o disdetta;
- per la decorrenza del termine per il quale era costituita, in quanto non sia continuata per tacito consenso;
- in caso di realizzazione della quota pignorata di un partecipante;
- in caso di fallimento di uno dei partecipanti;
- a richiesta di uno dei partecipanti, per motivi gravi.