La Confederazione gestisce e sviluppa un sistema centrale d’informazione sulle persone per la tenuta del registro dello stato civile.
La Confederazione si assume i costi di gestione e sviluppo.
I Cantoni versano alla Confederazione un emolumento annuo per l’uso del sistema a scopi inerenti allo stato civile.
La Confederazione coinvolge i Cantoni nello sviluppo del sistema. Fornisce loro il sostegno tecnico per l’uso del sistema.
Con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina:
i dettagli relativi al coinvolgimento dei Cantoni nello sviluppo del sistema;
l’ammontare dell’emolumento versato dai Cantoni per l’uso del sistema;
i diritti di accesso delle autorità dello stato civile e degli altri servizi aventi accesso al sistema;
la collaborazione operativa tra la Confederazione e i Cantoni;
5.1 le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nonché la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati;
l’archiviazione dei dati.
Il Consiglio federale può prescrivere che i costi delle prestazioni fornite a terzi per scopi non inerenti allo stato civile siano loro addebitati.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 16 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
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