Quando i legati sorpassino l’importo della successione o delle liberalità fatte a colui che ne è gravato, o della porzione disponibile, se ne può chiedere una proporzionata riduzione.
I legati conservano il loro effetto ancorché i debitori degli stessi siano premorti al disponente o si siano resi indegni, od abbiano rinunciato al loro diritto ereditario.
L’erede legittimo od istituito può chiedere il legato disposto a suo favore ancorché rinunci all’eredità.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.