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Commenti: Art. 489 | Omnilex
Law
/
Art. 489
Art. 488
Art. 490
Art. 489
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
La trasmissione dell’eredità al sostituito avviene, salvo contraria disposizione, alla morte dell’istituito.
Se la disposizione indica un altro momento non ancora trascorso alla morte dell’istituito, l’eredità passa agli eredi di questo, contro garanzia.
Se per un qualsiasi motivo quel momento non può più verificarsi, l’eredità è devoluta definitivamente agli eredi dell’istituito.
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CC · Codice civile svizzero
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