Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 493 | Omnilex
Law
/
Art. 493
Art. 492a
Art. 494
Art. 493
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il disponente può dedicare la porzione disponibile dei suoi beni o parte di essa ad una fondazione per uno scopo qualsiasi.
La validità della fondazione è però subordinata alle disposizioni della legge.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
CC · Codice civile svizzero
Torna alla legge
Art. 492a
Art. 494