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Commenti: Art. 500 | Omnilex
Law
/
Art. 500
Art. 499
Art. 501
Art. 500
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il testatore comunica la sua volontà al funzionario, il quale ne redige o ne fa redigere la scrittura e la dà a leggere al testatore stesso.
La scrittura dev’essere firmata dal testatore.
Il funzionario deve datarla ed apporvi anche la sua firma.
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CC · Codice civile svizzero
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