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Art. 57

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Venendo sciolta una persona giuridica, il suo patrimonio decade agli enti pubblici (Confederazione, Cantone, Comune) ai quali è appartenuta secondo la sua destinazione, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge, dagli statuti, dall’atto di fondazione o dai suoi organi competenti.
  2. Il patrimonio dev’essere applicato a uno scopo quanto possibile affine a quello precedentemente seguito.1
  3. Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore degli enti pubblici nonostante ogni contraria disposizione.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545;FF 2003 70537093).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545;FF 2003 70537093).

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