Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 583 | Omnilex
Law
/
Art. 583
Art. 582
Art. 584
Art. 583
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell’eredità devono essere inventariati d’officio.
L’iscrizione nell’inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
CC · Codice civile svizzero
Torna alla legge
Art. 582
Art. 584