1Colla entrata in vigore di questa legge rimangono abrogate le disposizioni di diritto civile federale incompatibili colla medesima.
2Sono abrogate in particolare:
La legge federale del 24 dicembre 18741sugli atti dello stato civile e sul matrimonio.
La legge federale del 22 giugno 18812sulla capacità civile.
Il Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 18813.
3Rimangono in vigore le leggi speciali sul diritto delle strade ferrate, dei battelli a vapore, delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, sulla costituzione d’ipoteca e la liquidazione forzata delle ferrovie, quelle relative al lavoro delle fabbriche e alla responsabilità civile dei padroni di fabbrica e di altre imprese, nonché tutte le leggi federali sopra materie del diritto delle obbligazioni, che furono emanate allato della legge federale sul diritto delle obbligazioni.
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