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Art. 61a

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le associazioni tenute all’iscrizione nel registro di commercio tengono un elenco sul quale figurano il nome e il cognome o la ditta, nonché l’indirizzo dei soci.
  2. Tengono l’elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.
  3. Conservano le indicazioni su ciascun socio e gli eventuali documenti giustificativi per cinque anni a contare dalla cancellazione del socio dall’elenco.

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