Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 697 | Omnilex
Law
/
Art. 697
Art. 696
Art. 698
Art. 697
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il proprietario sopporta le spese di cinta del proprio fondo, riservate le disposizioni circa la comproprietà delle opere divisorie.
Relativamente all’obbligo ed al modo di cintare i fondi è riservato il diritto cantonale.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
CC · Codice civile svizzero
Torna alla legge
Art. 696
Art. 698