L’ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.
Il diritto di dimettersi è garantito per legge, purché la dimissione ne sia annunciata almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare, o se è previsto un periodo amministrativo, sei mesi prima dell’anno della fine di questo.
La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione.
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