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Commenti: Art. 737 | Omnilex
Law
/
Art. 737
Art. 736
Art. 738
Art. 737
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
L’avente diritto ad una servitù può fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio.
È però tenuto ad usare del suo diritto con ogni possibile riguardo.
Il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l’esercizio della servitù.
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CC · Codice civile svizzero
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