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Commenti: Art. 768 | Omnilex
Law
/
Art. 768
Art. 767
Art. 769
Art. 768
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
L’usufruttuario di un fondo deve usarne in modo che non sia sfruttato oltre la misura ordinaria.
In quanto i frutti ottenuti oltrepassino questa misura, appartengono al proprietario.
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CC · Codice civile svizzero
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