Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell’usuario.
Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi.
Quando il diritto d’abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l’usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l’uso comune.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.