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Commenti: Art. 788 | Omnilex
Law
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Art. 788
Art. 787
Art. 789
Art. 788
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il debitore può chiedere il riscatto dell’onere fondiario a norma del contratto ed inoltre:
se l’avente diritto non rispetta il contratto costitutivo dell’onere;
dopo trent’anni dalla costituzione, anche se l’onere fu convenuto per una durata maggiore od in perpetuo.
Se il riscatto ha luogo dopo trent’anni, esso deve essere preceduto in ogni caso dalla disdetta di un anno.
Non può essere chiesto il riscatto quando l’onere fondiario sia collegato con una servitù prediale non riscattabile.
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CC · Codice civile svizzero
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