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Law
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Art. 817
Art. 816
Art. 818
Art. 817
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il ricavo della vendita del fondo è ripartito fra i creditori secondo il loro grado.
I creditori del medesimo grado hanno fra di loro diritto ad un pagamento proporzionale.
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CC · Codice civile svizzero
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