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Art. 822

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Una indennità d’assicurazione scaduta non può essere pagata al proprietario del fondo assicurato senza il consenso di tutti i creditori garantiti sul fondo.
  2. Quando però sia data garanzia sufficiente, la somma deve essere rimessa al proprietario per la ricostituzione del fondo soggetto al pegno.
  3. Sono riservate del resto le prescrizioni dei Cantoni sopra l’assicurazione contro gli incendi.

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