Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 834 | Omnilex
Law
/
Art. 834
Art. 833
Art. 835
Art. 834
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
L’assunzione del debito da parte dell’acquirente dev’essere notificata al creditore dall’ufficiale del registro.
Il termine di un anno per la dichiarazione del creditore decorre da questa notificazione.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
CC · Codice civile svizzero
Torna alla legge
Art. 833
Art. 835