Se vi è rischio d’insolvenza o di eccedenza di debiti, l’organo superiore della fondazione deve avvisare senza indugio l’autorità di vigilanza.
Se constata che la fondazione è insolvente o ha un’eccedenza di debiti, l’ufficio di revisione avvisa l’autorità di vigilanza.
L’autorità di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l’autorità di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti o avvisa il giudice.
Le disposizioni del diritto della società anonima sull’accertamento dell’eccedenza di debiti nonché sulla rivalutazione di fondi e partecipazioni sono applicabili per analogia.
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