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Commenti: Art. 89c | Omnilex
Law
/
Art. 89c
Art. 89b
Art. 90
Art. 89c
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
È competente il Cantone nel quale è stata amministrata la maggior parte dei beni raccolti.
Salvo che il Cantone disponga altrimenti, è competente l’autorità incaricata di vigilare sulle fondazioni.
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CC · Codice civile svizzero
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