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Commenti: Art. 97 | Omnilex
Law
/
Art. 97
Art. 96
Art. 97a
Art. 97
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il matrimonio è celebrato dall’ufficiale dello stato civile dopo la procedura preparatoria.
La celebrazione avviene nel circondario dello stato civile scelto dai fidanzati.
La cerimonia religiosa non può avvenire prima della celebrazione del matrimonio civile.
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CC · Codice civile svizzero
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