Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati:
alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;
anche prima della scadenza:
- se l’accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;
- in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;
- in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.