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Art. 1040

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La persona o l’ufficio pubblico che leva il protesto deve farne una copia.
  2. Questa copia deve indicare:
  3. la somma della cambiale;
  4. la scadenza;
  5. il luogo e la data dell’emissione;
  6. il traente, il trattario, come pure il nome della persona o la ditta, alla quale o all’ordine della quale deve farsi il pagamento;
  7. il nome della persona o la ditta che deve eseguire il pagamento, quand’essa non s’identifichi col trattario;
  8. gl’indicati al bisogno e gli accettanti per intervento.
  9. La persona o l’ufficio pubblico che leva i protesti deve conservarne le copie, disposte per ordine cronologico.

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