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Commenti: Art. 1040 | Omnilex
Law
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Art. 1040
Art. 1039
Art. 1041
Art. 1040
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
La persona o l’ufficio pubblico che leva il protesto deve farne una copia.
Questa copia deve indicare:
la somma della cambiale;
la scadenza;
il luogo e la data dell’emissione;
il traente, il trattario, come pure il nome della persona o la ditta, alla quale o all’ordine della quale deve farsi il pagamento;
il nome della persona o la ditta che deve eseguire il pagamento, quand’essa non s’identifichi col trattario;
gl’indicati al bisogno e gli accettanti per intervento.
La persona o l’ufficio pubblico che leva i protesti deve conservarne le copie, disposte per ordine cronologico.
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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
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