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Art. 1045

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il portatore può chiedere in via di regresso:
  2. l’ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati;
  3. gli interessi al tasso del sei per cento dalla scadenza;
  4. le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese;
  5. la provvigione di non più d’un terzo per cento.
  6. Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dall’ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale vigente (tasso della Banca Nazionale Svizzera) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.

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