Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 1076 | Omnilex
Law
/
Art. 1076
Art. 1075
Art. 1077
Art. 1076
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il termine per produrre la cambiale non dev’essere minore di tre mesi, né maggiore di un anno.
Per le cambiali scadute il giudice può tuttavia stabilire un termine minore di tre mesi, se venisse prima a compiersene la prescrizione.
Il termine decorre per le cambiali scadute dal giorno in cui fu pubblicata la prima diffida, per le cambiali non ancora scadute dalla scadenza.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Torna alla legge
Art. 1075
Art. 1077