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Commenti: Art. 223 | Omnilex
Law
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Art. 223
Art. 222
Art. 224
Art. 223
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Se la vendita fu fatta a prova o ad esame, è in facoltà del compratore di approvare o no la cosa.
Finché la cosa non sia approvata, rimane in proprietà del venditore, quand’anche sia passata in possesso del compratore.
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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
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