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Art. 232

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Negli incanti di fondi l’aggiudicazione od il rifiuto devono aver luogo all’atto stesso dell’incanto.
  2. È nulla ogni clausola che obbliga l’offerente a mantenere la sua offerta oltre l’operazione dell’incanto, in quanto non trattisi di esecuzione forzata o di un caso di cui la vendita richieda l’approvazione di un’autorità.

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