Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 248 | Omnilex
Law
/
Art. 248
Art. 247
Art. 249
Art. 248
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il donatore non è responsabile verso il donatario per i danni cagionati dalla donazione se non in caso di dolo o di grave negligenza.
Per la cosa donata o per il credito ceduto egli non deve altra garanzia, se non quella che avesse promessa.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Torna alla legge
Art. 247
Art. 249