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Commenti: Art. 329j | Omnilex
Law
/
Art. 329j
Art. 329i
Art. 330
Art. 329j
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
In caso di adozione, il lavoratore ha diritto a un congedo di adozione di due settimane se adempie le condizioni di cui all’articolo 16
t
LIPG
1
.
Il congedo di adozione deve essere preso entro un anno dall’accoglimento dell’adottando.
Il congedo di adozione può essere preso da uno dei genitori o diviso tra di essi. I genitori non possono prenderlo contemporaneamente.
Può essere preso in settimane o in giorni.
Footnotes
RS
834.1
↩
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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
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